Leggere una bolletta dell'energia elettrica non è sempre facile e, quando qualcuno ha cominciato a farlo con attenzione, sono emerse incongruenze che potrebbero avere un peso rilevante nell'importo dovuto dall'utente. Soprattutto è intervenuta una sentenza che obbliga l'ente fornitore a rimborsare parte dell'Iva pagata in bolletta. 

È bene sottolineare che soltanto parte dell'imposta sul valore aggiunto può essere restituita all'utente, in quanto calcolata sui cosiddetti “oneri generali di sistema”. La voce è ricorrente, qualunque sia il fornitore, perché si tratta di un importo dovuto come contributo destinato a finanziare non meglio specificate politiche dello Stato. 

In altre parole, la Commissione Tributaria di Varese, chiamata a esprimersi su un ricorso inoltrato da una casa di cura, ha assimilato gli oneri generali di sistema a un qualunque altro tributo. 

L'iva sulle bollette elettriche può essere rimborsata

Nell'accogliere il ricorso, la Commissione Tributaria ha stabilito un rimborso pari a 40mila euro, corrispondenti all'Iva non dovuta perché appunto calcolata su una voce così equivoca. 

Bisogna quindi avere una bolletta che riporti nello specifico tutte le voci di pagamento, così da poter calcolare agevolmente quale sia l'importo esatto dell'imposta dovuta. Il totale infatti tiene conto di varie voci, non ultima quella del canone Rai, che da alcuni anni è stato inserito nelle fatture dell'energia elettrica per recuperare una considerevole quota di evasione. 

E infatti il canone è passato dai 110 euro circa di qualche anno fa a 90 euro, suddivisi in dieci rate mensili, che possono essere defalcate dal conto energetico soltanto in alcuni casi e seguendo determinate procedure. 

Ci sono poi i consumi energetici veri e propri, ma anche gli oneri di sistema, i costi di trasporto dell'energia dalla centralina più vicina fino all'abitazione, la gestione dei contatori. Su queste voci, eccezion fatta per il canone Rai, l'Iva non può essere ridotta e deve essere versata. 

Analizzando gli oneri generali di sistema, i giudici hanno invece riconosciuto la natura tributaria e dunque escluso la possibilità di imporre una tassa su un'altra tassa, appunto. Una tassa per essere tale, a meno che non sia di scopo e a carattere temporaneo, viene applicata per consentire ai cittadini di contribuire alla realizzazione di interessi della collettività stessa. 

La mancata caratterizzazione della voce “oneri generali di sistema” ne fa un tributo a tutti gli effetti, sul quale non può essere applicato un altro tributo, quale è l'Iva. Tale voce deve quindi essere indicata in maniera dettagliata nella bolletta energetica con il relativo importo. 

Iva sulle bollette energetiche, l'Arera chiarisce alcune voci in fattura

La sentenza della Commissione Tributaria di Varese sembrerebbe sia stata recepita anche dall'Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente, l'Arera, che rappresenta un organismo di garanzia, senza poteri di imposizione fiscale. 

Tuttavia l'Arera di recente ha rilasciato una definizione dei cosiddetti Oneri generali di sistema, stabilendo che vanno inseriti nelle fatture energetiche assieme ai servizi di vendita della materia prima, del trasporto, della distribuzione e della gestione del contatore e alle imposte, ma gli oneri generali di sistema rappresentano “costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale”. 

Sempre l'Authority di garanzia rileva che negli ultimi anni questa voce così discussa è cresciuta negli importi e viene applicata come maggiorazione della tariffa energetica in base al tipo di utenza, se privata o commerciale o industriale. È anche una voce non soggetta al controllo dei fornitori, ma a quello dell'Arera che ne determina l'importo in base ai propri regolamenti e alle leggi emanate. 

I proventi confluiscono presso la Cassa per i servizi energetici e ambientale, un ente pubblico, e presso il Gestore dei Servizi Elettrici, una spa con socio unico il Ministero dell'Economia.