Il Canone Rai è l'imposta da versare per tutti coloro che detengono un apparecchio televisivo, una volta all'anno, per ciascuna famiglia anagrafica. In particolare, a partire dal 2016 il Canone Rai viene addebitato direttamente sulla bolletta elettrica: vediamo a quanto ammonta e come pagare il Canone in bolletta.

Chi deve pagare il Canone Rai?

Il pagamento dell'imposta avviene, come anticipato, mediante ripartizione della medesima sulle diverse bollette dell'energia elettrica relative a quella determinata utenza. In particolare, il Canone deve essere pagato da coloro che possiedono nella propria residenza un apparecchio televisivo. L'importo del Canone viene addebitato in bolletta a rate nel momento in cui almeno un componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del Canone sia intestataria di un contratto di fornitura energetica; viceversa, se nessuno dei componenti della famiglia anagrafica è titolare di un contratto luce (ma si possiede ugualmente il televisore), il Canone andrà versato in un'unica soluzione mediante modello F24.

Importo del Canone Rai

Per il 2019 il Canone Rai è stato fissato, al pari degli anni 2017 e 2018, in 90 euro annui. Il suo addebito nella bolletta energetica avviene, come detto, in diverse rate, il cui numero e il cui importo dipende dal momento in cui viene sottoscritta il contratto di fornitura energetica e dalla presenza di eventuali clausole di esenzione. In regime standard (ossia, se si possiede già un contratto elettrico all'inizio dell'anno), il canone viene ripartito in dieci rate da 9 euro, da gennaio ad ottobre (salvo il caso della bolletta bimestrale, nel qual caso si avranno cinque rate da 18 euro). Sono previste, tuttavia, ipotesi di diminuzione e di esenzione dal pagamento del Canone tv. In particolare, sono del tutto esclusi dall'obbligo impositivo coloro che non posseggono un televisore o altro apparecchio equiparato, coloro che hanno superato i 75 anni di età e posseggono un reddito non superiore ai 6.713,98 euro (per il 2017) e 8.000 (per gli anni successivi), o infine se si appartiene ad enti consolari o organizzazioni internazionali. L'esenzione va richiesta mediante compilazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva da inoltrare, anche tramite web, all'Agenzia delle Entrate.