La riqualificazione energetica di un edificio è una necessità che un numero crescente di italiani sente come impellente non solo per poter ridurre i costi delle bollette, ma anche per poter ridurre le emissioni dannose per l’ambiente.

Il desiderio di ottenere un risparmio energetico, che porta a ristrutturare il proprio appartamento, spesso si scontra con il timore dei costi che, soprattutto nel caso di edifici molto vecchi, posso lievitare e scoraggiare dall’esecuzione di questa attività. Per ovviare a questo problema e poter vivere in un ambiente domestico che fa bene alla salute di chi lo abita e all’ambiente, è possibile godere di alcune importanti detrazioni fiscali 2019. Vediamo quali sono e soprattutto quali siano i requisiti per poterla ottenere. 

Riqualificazione energetica

Nei lavori di riqualificazione energetica rientrano tutti quegli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche di un edificio. La legge di bilancio 2019 ha confermato e prorogato la detrazione fiscale del 65% per questo genere di intervento, noto come Ecobonus. 

Come indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni prevedono una detrazione dall’IRPEF oppure, in alternativa, dall’IRES di una parte dell’importo che è stato investito nella riqualificazione energetica. In particolare, l’Ecobonus per riqualificazione energetica 2019 è previsto per: 

  • Installazione di pannelli solari
  • Interventi volti al miglioramento termico dell’edifico: in questo genere di attività rientrano non solo le coibentazioni, ma anche migliorie a pavimenti, finestre ed infissi. 
  • Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’immobile e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati (inclusi anche quelli muniti di generatori di calore a biomasse combustibili); 

Inoltre, tra gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica rientrano anche tutti gli interventi di acquisto e installazione di schermature solari. Si fa spazio anche la domotica in quanto l’Ecobonus 2019 prevede importanti sgravi fiscali per l’installazione di dispositivi tech che consentono il controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda (es: caldaie) e climatizzazione di appartamenti e uffici. 

Le detrazioni fiscali possono variare dal 50% dell’importo, per arrivare fino all’85% nel caso di interventi che consentono il passaggio a due classi di rischio inferiori rispetto allo status pre-ristrutturazione energetica. 

In particolare, gli interventi che consentono di accedere alla restituzione della metà dell’importo investito sono: 

  • Acquisto e posa di finestre (inclusi infissi) e schermature solari che consentano la riduzione dei costi di riscaldamento dell’ambiente durante l’inverno e di climatizzazione durante l’estate; 
  • Installazione di impianti di riscaldamento invernale dotati di caldaie a condensazione di classe A del prodotto; 
  • Impianti di climatizzazione per i mesi invernali con generatori alimentati a biomasse.

Inoltre, la detrazione fiscale del 55 per la riqualificazione energetica degli edifici è prevista per tutte le spese sostenute fino al 15 giugno 2013, mentre del 65% per quelle sostenute dal 5 giungo 2013 al 31 dicembre 2019 (salvo per le categorie sopra indicate che possono usufruire della detrazione del 50%).  

Un caso particolare è ricoperto dalle agevolazioni fiscali per i condomini: infatti, se fin dal 2017 erano previste agevolazioni più cospicue per questa particolare categoria, anche nel 2019 le detrazioni possono essere ottenute in 10 rate annuali nelle misure che seguono: 

  • 70% per tutti gli interventi che coinvolgono la parte esteriore dell’edificio (noto, tecnicamente, come “involucro”); 
  • 75% per i casi in cui gli interventi sono finalizzati al miglioramento della prestazione energetica – sia estiva che invernale – purché vengano rispettati i criteri qualitativi minimi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

È opportuno sottolineare come queste ulteriori agevolazioni fiscali possano essere ottenute per i lavori eseguiti tra il 2017 e la fine del 2021 e su un ammontare complessivo non superiore a € 40.000. 

Infine, risultano particolarmente vantaggiose le detrazioni fiscali dell’80% e 85% per i lavori che comportano, nel primo caso il passaggio ad una classe di rischio inferiore e, nel secondo caso, per la riduzione di due classi di rischio. Limitatamente a queste ultime due detrazioni fiscali l’importo massimo consentito è di €136.000 per ciascuna unità immobiliare appartenente al condominio.  

Inoltre, è opportuno sottolineare come, tra i vantaggi della riqualificazione energetica ci sia – oltre alla possibilità di ottenere agevolazioni fiscali tramite le quali recuperare parte della somma investita – una rivalutazione dell’immobile. Infatti, una volta che i lavori sono stati completati, l’immobile o l’edificio avranno raggiunto una classe energetica migliore: questo aspetto consentirà al proprietario dell’immobile, in caso di vendita o di locazione, di poter stabilire un affitto più vantaggio e che, in parte, ripagherà la cifra investita per renderlo energeticamente più performante. 

Relazione tecnica per riqualificazione energetica

Per ottenere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica è necessario che il contribuente presenti la relazione tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 8 D.Lgs. 192/2005 che attesti gli avvenuti lavori per i quali desidera ottenere l’agevolazione e il contenimento del consumo energetico dell’immobile. 

Questo può essere predisposto in tre modelli: il primo previsto per “Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero”, il secondo per “Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello” e il terzo per “Riqualificazione energetica degli impianti tecnici”. 

Cessione del credito riqualificazione energetica

Rispetto a quanto previsto nel 2018, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune novità tra cui la possibilità di cedere il credito – pari alla detrazione fiscale spettante per i lavori di riqualificazione energetica - purché queste siano state eseguite sulle singole unità immobiliari e non su parti condivise o appartenenti al condomino. 

Per poter cedere il credito di riqualificazione energetica 2019 è necessario che i contribuenti lo facciano nei confronti di fornitori o altri soggetti privati (persone fisiche, società o enti): ne consegue che non è vietato cedere il credito ad intermediari finanziari o alle banche.