AEEG è l'acronimo per indicare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Quando si parla di annullamento dei contratti non richiesti di luce e gas, spesso si fa riferimento alla procedura stabilita proprio dall'AEEG attraverso una normativa, la quale obbliga le società a controllare minuziosamente tutti i contratti stipulati sia tramite telefono (attività di teleselling) sia a domicilio (i cosiddetti contratti porta a porta). Qualora l'utente abbia firmato inconsapevolmente un contratto non richiesto, l'AEEG concede il diritto di annullare l'offerta sottoscritta anche se la fornitura è già attiva.

Reclamo per contratti non richiesti

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas invita gli utenti a presentare reclamo scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al fornitore titolare del contratto non richiesto. Il fornitore ha tempo fino a 40 giorni per rispondere al reclamo. Qualora ciò non avvenga, il titolare della fornitura ha l'opportunità di rivolgersi gratuitamente allo Sportello per i consumatori Energia e Ambiente, servizio realizzato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Se il reclamo da parte dell'utente risulta fondato, il fornitore ha l'obbligo di sospendere il contratto anche qualora la fornitura sia già attiva e di procedere con la migrazione al vecchio fornitore, con cui l'utenza domestica aveva il contratto della luce o del gas poi sostituito con un contratto non richiesto. L'AEEG ha disposto che le spese per un'eventuale migrazione al vecchio fornitore debbano essere sostenute dalla società titolare del contratto non richiesto. Qualora invece il contratto non richiesto risulti valido, l'unico modo per tornare al precedente contratto o stipularne uno nuovo è quello di presentare la richiesta di disdetta. In genere, si tratta di un'operazione gratuita se si sceglie una nuova offerta operativa nel mercato libero della luce o del gas. La stessa attivazione di una nuova offerta è un'operazione gratuita.