La delibera sul Cmor di ARERA risale all'ottobre del 2014. Attraverso tale documento, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha di fatto ristabilito il corrispettivo morosità (certificato poi dal Consiglio di Stato), a seguito del pronunciamento contrario del Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, che nel 2013 aveva invece annullato la prima delibera dell'Autorità italiana per l'Energia sul Cmor. Dalla delibera dell'ottobre 2014, di fatto il corrispettivo morosità è entrato a far parte regolarmente delle bollette dei clienti morosi, quelli cioè che non hanno saldato il pagamento delle fatture del precedente fornitore anche dopo il passaggio a un nuovo operatore. A seguire una breve panoramica su quanto stabilito dalla delibera sul Cmor di ARERA.

Prima delibera sul Cmor di ARERA e provvisorio annullamento del Tar Lombardia

La prima delibera sul Cmor di ARERA risale al 2010, come si evince dalla dicitura ARG/elt219/10. Allora, ARERA si chiamava AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas). Nel 2013 è poi arrivato l'annullamento stabilito dal Tar della regione Lombardia. Trascorsi 12 mesi, ecco una nuova delibera da parte dell'Autorità italiana per l'Energia e la definitiva reintroduzione del corrispettivo morosità in bolletta da parte del Consiglio di Stato.

Cosa stabilisce la delibera sul Cmor di ARERA

La delibera sul Cmor di ARERA stabilisce che il cliente moroso possa ricevere nella bolletta del nuovo fornitore il corrispettivo Cmor dai 6 ai 12 mesi dopo il passaggio al nuovo operatore. Il corrispettivo deve essere calcolato sulla media dell'importo delle ultime due bollette del precedente fornitore.