Il Cmor cade in prescrizione? Numerosi utenti si pongono tale domanda, soprattutto chi non ha pagato la bolletta del precedente fornitore e oggi è con un nuovo operatore dopo aver effettuato il passaggio. Che cosa stabilisce a questo proposito ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)? Si ricorda che l'Autorità italiana per l'Energia ha reintrodotto il corrispettivo Cmor attraverso una delibera nell'ottobre del 2014, dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia aveva di fatto annullato la prima delibera dell'Autorità in merito al sistema indennitario. A seguire un breve approfondimento sulla prescrizione Cmor, con alcuni consigli pratici su come comportarsi qualora il vecchio fornitore addebiti per errore il corrispettivo morosità nella bolletta del nuovo.

Tempi prescrizione Cmor

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente stabilisce un tempo limite di 12 mesi per poter chiedere l'indennizzo ai vecchi clienti che non hanno provveduto a regolarizzare la propria situazione dei pagamenti con il vecchio fornitore. Qualora passino più di 12 mesi dal cambio del fornitore, il corrispettivo Cmor cade in prescrizione. La delibera di ARERA stabilisce inoltre che il fornitore non possa richiedere il corrispettivo morosità non prima che siano trascorsi 6 mesi dal passaggio al nuovo operatore, in modo da consentire al cliente di pagare il debito.

Cmor addebitato per errore

Qualora il corrispettivo morosità venga addebitato per errore in bolletta, l'utente ha il diritto di comunicare il regolare pagamento delle precedenti bollette attraverso un reclamo formale da inviare tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure può rivolgersi allo Sportello del Consumatore di ARERA.