Quando si parla di voltura è facile ingenerare confusioni, in quanto non tutti sanno che esiste quella con accollo oppure senza. In molti, infatti, ritengono che la voltura si risolva in una semplice variazione dei dati relativa alle forniture di gas e luce.

In generale, quando avviene il trasferimento all'interno di un nuovo immobile, in cui sono già installati contatori attivi, è necessario procedere con la richiesta di voltura. In questo modo, infatti, si ottiene il cambio d'intestazione che riguarda le utenze del gas e dell'energia elettrica.
Il nuovo proprietario o affittuario deve rivolgersi alla società energetica e a quella del gas per effettuare le variazioni dei dati riguardanti i contratti di fornitura che sono stati posti in essere. In questo modo si ottiene la sostituzione dei nominativi del precedente intestatario con il nuovo. Conseguentemente le società, senza operare interruzione nell'erogazione dei servizi, provvederanno ad aggiornare i dati e a rendere definitivamente operative le volture. Le domande di voltura, molto semplici e realizzabili in tempi assai ridotti, comportano conseguenze differenti a seconda che vengano richieste con o senza accollo.

In particolare, nell'ipotesi di voltura con accollo il nuovo inquilino intestatario proseguirà il rapporto contrattuale già esistente. Il fornitore di luce o gas resta lo stesso e conseguentemente il contratto non subirà modifica alcuna, mantenendo le medesime condizioni e clausole. Tutto ciò comporta una conseguenza inevitabile. All'intestatario accollante, sostituendosi del tutto al precedente contraente e come fosse un successore, verranno trasferiti i debiti pendenti derivanti dal contratto. La voltura con accollo può essere richiesta alla società fornitrice, la quale, entro circa sette giorni lavorativi, provvede a modificare il nominativo sulle fatture. Questo tipo di voltura viene domandata nel caso di decesso del precedente intestatario, corredando la domanda con il relativo certificato di morte. Tuttavia, la modifica con accollo può essere domandata in seguito all'avvenuta separazione o divorzio, previa autorizzazione scritta del coniuge intestatario o presentazione della sentenza giudiziale che assegna la casa e i contratti di luce e gas.

Diversa è la voltura senza accollo. Essa comporta il cambio del nominativo in bolletta, ma in seguito alla stipula di un contratto di fornitura completamente nuovo. Attraverso la voltura senza accollo il nuovo intestatario non conserva il trattamento contrattuale precedente, per cui la fornitura sarà regolata da clausole e condizioni economiche diverse. Questo significa che al nuovo inquilino non dovrà farsi carico di eventuali debiti lasciati insoluti dal precedente intestatario. La voltura senza accollo comporta dei costi. Oltre al contributo fisso, è richiesto il pagamento degli oneri amministrativi e il versamento di una quota a titolo di deposito cauzionale. Questo genere di voltura comporta tempi più lunghi, di circa 30 giorni. Pertanto, è consigliabile richiederla con congruo anticipo, rispetto al giorno in cui si entrerà nella nuova casa.

La pratica di voltura, con o senza accollo, implica l'indicazione di alcuni dati, ovvero quelli anagrafici del vecchio e nuovo inquilino, l'indirizzo di fornitura e i codici POD e PDR, rispettivamente per luce e gas. Inoltre, occorre specificare la potenza del contatore e l'uso che si vuole fare del metano, ovvero cottura, acqua calda o riscaldamento. Coloro che richiedono la domiciliazione bancaria dovranno anche indicare il codice Iban.